Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) rappresenta l’ossatura principale delle norme che definiscono obiettivi, azioni e regole alle quali il Parco ed i suoi utenti debbono attenersi.
Ovviamente, un territorio vasto, diversificato e complesso dentro il quale operano e agiscono numerosi soggetti, sia pubblici che privati, non può essere normato in modo coerente solamente da uno strumento che per sua natura rappresenta delle “rigidità formali”.
Per ovviare a questo, lo stesso PTC prevede che il Parco operi sul territorio attraverso altri strumenti di programmazione e gestione, tra questi in particolare i “Piani di Settore” ed i “Regolamenti”.
Di seguito riportiamo, in estrema sintesi, i “Piani di Settore” ed i “Regolamenti” in vigore nel Parco Adamello. I testi completi possono essere scaricati in download.
L’Assemblea della Comunità Montana, con Deliberazione n. 17 in data 22 giugno 2007, ha adottato il Piano di Settore Acque del Parco dell’Adamello, successivamente approvato, in assenza di osservazioni, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 274 in data 19 dicembre 2007.
Il Piano di Settore:
Delibera Assemblea CMVC n. 17/2007 Adozione Piano Settore Acque completo | Delibera Assemblea CMVC n. 17/2007 |
Delibera Consiglio Direttivo CMVC n. 274/2007 Approv. Piano Settore Acque | Delibera Consiglio Direttivo CMVC n. 274/2007 |
Piano di settore acque nel Parco dell’Adamello – Norme di attuazione | Piano di settore acque |
Carta inquadramento | Carta inquadramento |
Carta localizzazione prese | Carta localizzazione prese |
Corsi acqua non captabili | Corsi acqua non captabili |
Modello di gestione Acque Parco Adamello | Modello di gestione Acque Parco Adamello |
Studio Idrologico Piano Acque Parco Adamello | Studio Idrologico Piano Acque Parco Adamello |
Regolamento adottato con Deliberazione della Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica n°18 del 22 giugno 2007 e successivamente approvato, in assenza di osservazioni, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 275 in data 19 dicembre 2007.
All’interno del Parco Naturale istituito con Legge Regionale n.23 del 1 dicembre 2003, la pesca è vietata, fatta eccezione per le modalità e nei soli laghi artificiali di seguito elencati, con esclusione dei torrenti affluenti ed effluenti ricadenti nel Parco Naturale:
In tali corpi idrici artificiali è consentito pescare dal 1° giugno al 30 settembre. Per ogni giornata di pesca, non è possibile prelevare più di tre esemplari di pesce, ciascuno comunque di dimensioni minime pari a centimetri 25.
Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.12 del 30 luglio 2001 e al R.R. 9/2003.
E’ comunque vietata la pesca con larva di mosca carnaria (cagnotto) e uova di salmone, o loro imitazioni.
All’interno dei corpi idrici del Parco Naturale sopra elencati si incentiva, autonomamente da parte dei pescatori, la raccolta dei dati relativi al numero e alla specie degli esemplari pescati e di quelli rilasciati, al fine di aggiornare i dati relativi alla presenza, consistenza e distribuzione dell’ittiofauna.
Tutti i laghi e torrenti compresi nel Parco Naturale e nei quali la pesca non è espressamente consentita, sono considerati ambienti da proteggere integralmente, e pertanto vige il divieto di pesca e di immissioni di fauna ittica.
Nel Parco Regionale la pesca è consentita secondo le norme valide su scala nazionale così come regolamentata dalla Provincia di Brescia.
Regolamento pesca | Scarica |
Legge Regionale n.23 del 1 dicembre 2003 | Scarica |
Legge Regionale n.12 del 30 luglio 2001 | Scarica |
La gestione delle foreste nei Parchi lombardi è demandata ad un Piano di Settore denominato Piano di Indirizzo Forestale (PIF). Sostanzialmente si tratta di uno strumento che oltre ad assumere valenza di “indirizzo” circa la gestione forestale, disciplina nel dettaglio anche i temi riguardanti la trasformazione d’uso dei boschi e delle varie attivirà connesse alla gestione del bosco (turismo, assetto idraulico, etc.). La redazione del Piano, che è stata curata direttamente dal personale tecnico del Parco in collaborazione con un team di professionisti forestali appositamente incaricati, ha portato alla definizione dei seguenti principi fondamentali:
Occorre evidenziare che il Parco dell’Adamello dispone di un patrimonio forestale molto vasto (28.000 ha) ed estremamente variegato (sui versanti del parco convivono circa 75 tipi diversi di bosco). A questa complessità biologica, si sommano le complessità di carattere gestionale derivanti dall’estrema parcellizzazione delle superfici: oltre l’80% del patrimonio è di proprietà pubblica, ma comunque gestito da ben 19 amministrazioni comunali proprietarie; il restante 20% è invece di numerosissimi proprietari privati. È proprio per tale motivo che il PIF assume significato di “strumento indispensabile di gestione”, perché, pur nel rispetto delle aspettative di massima delle singole proprietà, ne omogeneizza gli obiettivi di fondo rendendo meglio codificate le azioni di programma.
Ogni superficie boscata all’interno del Parco è stata oggetto di accurata analisi e ne è stata definita la cosiddetta funzione prevalente, per la quale sono stati elaborati specifici modelli gestionali in relazione ai diversi tipi di bosco. Allo stesso modo, limitatamente all’area nord del parco, è stata effettuata un’accurata analisi della possibilità di trasformazione d’uso delle superfici boschive in relazione alle operazioni di costruzione ammesse nel Parco.
Le attuali disposizioni regionali in materia di “richiesta” di taglio del bosco prevedono, per i soprassuoli compresi all’interno dei parchi, l’ottenimento di specifico provvedimento autorizzativo da parte dell’ente gestore. Nel caso del Parco dell’Adamello è attivato un servizio di consulenza tecnica che garantisce il pieno supporto a tutti i proprietari che vorrebbero tagliare il proprio bosco.
PRENOTA LA TUA CONSULENZA TELEFONANDO AL N. 0364.324011
Regolamento approvato con Deliberazione della Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica n°11 del 16 aprile 2010
La raccolta dei funghi nel territorio del Parco dell’Adamello è regolamentata come segue:
è vietata nella Zona di Riserva Naturale Integrale “Val Rabbia e Val Gallinera”, nelle Zone di Riserva Naturale Orientata “Alto Cadino-Val Fredda”, “Lago d’Arno” e “Val Gallinera-Aviolo”, nella Zona di Riserva Naturale Parziale Morfopaesistica e Biologica “Adamello”, nelle Zone di Riserva Naturale Parziale Biologica “Torbiere del Tonale” e “Torbiere di Val Braone”.
Nel restante territorio del Parco dell’Adamello la raccolta dei funghi è regolamentata come prescritto dal Regolamento così come sopra adottato.
Delibera n.11 del 16 aprile 2010 | Scarica |
Regolamento adottato con Deliberazione della Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica n°16 del 22 giugno 2007 e successivamente approvato, in assenza di osservazioni, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 273 in data 19 dicembre 2007.
Intendendo per recinzioni fisse quelle chiusure perimetrali degli spazi aperti, realizzate con tecniche costruttive finalizzate al perseguimento della durata pluriennale del manufatto (indipendentemente dalla destinazione dello stesso) e per recinzioni temporanee quelle adibite a scopo agro – silvo – pastorale intese come chiusure perimetrali degli spazi aperti (realizzate con tecniche costruttive che consentono il pronto e completo allontanamento del manufatto al cessare delle condizioni tecniche che ne hanno determinato la necessita), il regolamento in oggetto fissa le seguenti norme.
Sono ammesse recinzioni fisse esclusivamente all’interno della “Zona di Iniziativa Comunale” e della “Zona Attrezzature e Insediamenti Turistici” di cui agli art. 22 e 23 delle N.T.A. del P.T.C., purché realizzate in conformità agli strumenti urbanistici comunali.
In ogni altra area del Parco (sia naturale che regionale) sono ammesse esclusivamente recinzioni temporanee realizzate per gli usi agro-silvopastorali, per la preservazione dei monumenti naturali e per la sicurezza e l’incolumità pubblica, purché siano salvaguardati i valori scenici e paesaggistici, l’integrità spaziale e funzionale degli ecosistemi naturali ormai affermati, con particolare riguardo alla mobilità della fauna e alla possibilità per la stessa di accedere ad aree di alimentazione e rifugio.
Regolamento recinzioni | Scarica |
Sin dalla istituzione del Parco del’Adamello è stato previsto che l’ente gestore potesse concedere l’uso del proprio marchio istituzionale per i più qualificati o peculiari prodotti turistici di ospitalità e di servizio, oltre che per le produzioni tipiche dell’agricoltura e della zootecnia, dell’artigianato locale del legno e del ferro (rif. Art. 45 delle Norme Tecniche d’attuazione del P.T.C. del Parco dell’Adamello, approvate con DGR n° 7/21201 del 24/03/2005).
Circa alla metà degli anni 2000 il nuovo logo identificativo del Parco dell’Adamello è stato quindi registrato quale “Marchio Comunitario collettivo”, ai sensi dell’art. 64 del reg. CE 40/94 del Consiglio, registrazione presso l’Ufficio Europeo Marchi e Brevetti di Alicante.
In questo modo si è costituito giuridicamente un marchio di prodotto o di servizio, coperto dall’ombrello di tutela del brevetto europeo ed in proprietà alla Comunità Montana di Valle Camonica (in qualità di Ente gestore del Parco dell’Adamello) “idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese” – art. 64.
Il marchio si basa sull’esistenza di un regolamento generale d’uso e di specifici regolamenti per ogni settore sinora considerato (il Parco dell’Adamello ha registrato il marchio per alcuni prodotti alimentari del territorio, i servizi ricettivi e della ristorazione, i servizi di educazione ambientale e l’artigianato).
Tali regolamenti ed i relativi disciplinari introducono gli specifici requisiti dei prodotti o dei servizi che possono fregiarsi del marchio del Parco. I requisiti aggiuntivi sono stati sviluppati con l’obiettivo duplice di valorizzare gli operatori più attenti al rispetto ambientale ed alla costruzione di una rete di operatori che si identifichino nell’area protetta, facendosene promotori ed attivando un circuito di valorizzazione di tutte le attività presenti sul territorio.
E’ bene sottolineare che in campo alimentare questo marchio non può essere opposto ad un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica già registrata, ma che semplicemente si pone l’obiettivo di identificare gli operatori che condividono un set di valori con l’area protetta, come descritti nei regolamenti attuativi.
Il marchio è stato utilizzato a partire dal 2008, partendo dai servizi ricettivi e della ristorazione. La scelta di partire da questi derivava dalla necessità emersa in altri progetti (Carta Europea del Turismo Sostenibile in prima battuta) di instaurare un “dialogo” con questi operatori, che manifestavano la volontà di un maggiore raccordo con l’area protetta e le sue attività.
Al momento sono oltre 20 le strutture che hanno aderito al Marchio e che sono state sottoposte alle visite di controllo previste dal regolamento oltre ad aver beneficiato di una serie di attività promozionali, tra cui:
Regolamento generale d'uso | Scarica |
Regolamenti per ogni settore sinora considerato | Scarica |
Regolamento attuativo per le attività ricettive e della ristorazione | Scarica |
Il Regolamento in oggetto, proposto come “Regolamento tipo” dalla Comunità montana di Valle Camonica ai Comuni, ha lo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo, ai sensi dell’art. 59 della L.R. 31 del 05/12/2008, delle strade agro-silvo-pastorali: tale regolamentazione è affidata, per Legge, ai singoli Comuni che lo adottano, integrano o modificano.
Tutti i 19 Comuni facenti parte del Parco Adamello hanno adottato tale regolamento e pertanto su tutte la strade agro-silvo-pastorali lo stesso viene applicato.