In tutto il Parco è vietato campeggiare o attendarsi esternamente alle aree appositamente individuate. Il bivacco alpino è invece consentito dalle norme del Parco dell’Adamello.
Per bivacco alpino si intende un accampamento nomade e notturno, che si svolge normalmente durante un’ascensione della durata di più giorni, in luoghi isolati e difficili da raggiungere e quando occorre un riparo, anche di emergenza, per la notte.
Il bivacco alpino consiste quindi nel trovare ricovero in un anfratto naturale o semi-naturale o nell’installare una tenda dopo il tramonto del sole e nello smontarla all’alba, per rispondere ad una situazione di emergenza o non diversamente risolvibile sul sito. Non può quindi essere concepito come sistema per pianificare una diversa permanenza in loco.
Altre circostanze configurano invece l’“attendamento o campeggio spontaneo”, comportamento vietato all’interno del territorio del Parco dell’Adamello.
Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, per esempio il permesso del proprietario o del gestore dell’area, specialmente in zone di proprietà privata o in gestione a privati o aziende.
Il bivacco dovrà essere realizzato prestando attenzione a non danneggiare le specie vegetali del sito, nonché a non occupare il sedime di sentieri e passaggi di ogni genere ed è vietato disturbare la quiete dei luoghi con rumori molesti ed inutili, accendere fuochi all’aperto, abbandonare ogni tipologia di rifiuti (compresi scarti alimentari e rifiuti ritenuti degradabili).
Sono fatte salve le previsioni di cui alla Legge Regionale 26 maggio 2008, n. 16 Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 51 delle NTA del PTC del Parco dell’Adamello e quanto svolto all’interno delle strutture ricettive all’aria aperta regolarmente in attività.
(per approfondire rif. art. 25, 29 e 51 NTA del PTC Parco regionale dell’Adamello – appr. con DGR 24/03/2005 n° 7/21201 e s.m.i.).